Progetti in favore delle vittime di reato
La direttiva 2012/29/UE, recepita in Italia dal Decreto legislativo 212/2015, istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, attribuendo alla giustizia penale la funzione prioritaria di soddisfare le esigenze e salvaguardare gli interessi della vittima, tenendo in conto il danno fisico, psicologico, materiale e sociale subito.
Obiettivo prioritario è garantire alla vittima informazione, assistenza, protezione e partecipazione al procedimento penale, attraverso il riconoscimento e un trattamento rispettoso, sensibile, personalizzato, professionale e non discriminatorio, prescindendo dal titolo con il quale la vittima soggiorna in uno degli stati membri dell’UE.
La Direttiva riconosce alla vittima numerosi diritti in tutto l’arco processuale, inclusa l’esecuzione penitenziaria:
- diritto ad ottenere dettagliate, comprensibili informazioni sul proprio caso;
- diritto di accesso ai servizi di assistenza,
- diritti di partecipazione al procedimento penale
- diritto ad una variegata protezione.
Tra i molti diritti, la Direttiva riconosce alla vittima anche il diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa. Per giustizia riparativa si intende ogni procedimento che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni sorte dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale. Fra i servizi di giustizia riparativa rientrano la mediazione fra vittima e autore di reato, il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi.
La mediazione penale così come tutte le altre pratiche conciliative non si applicano ai casi di violenza sulle donne in ossequio all’art. 48 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (meglio nota come Convenzione di Istanbul).