Domande frequenti

Elenco delle domande frequenti in merito alla richiesta di adesione all'Albo dei boschi didattici.

La Legge è rivolta agli operatori che siano gestori di un'area boscata nella quale sono interessati a svolgere attività riconducibili alla ricerca scientifica, alla didattica, alla formazione selviculturale, allo studio storico e culturale, alla divulgazione della cultura forestale e ambientale e alla  promozione dei valori ambientali e sociali presenti nell'area boscata oggetto di istanza.

Le modalità di iscrizione all'Albo Regionale dei boschi didattici sono quelle indicate nell'art. 6 della Legge Regionale n. 40/2012. In tale articolo, oltre ai requisiti del gestore, sono indicate le modalità di presentazione delle istanze che andranno indirizzate a:
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia
Lungomare Nazario Sauro, 45/47 - 70121, Bari
Pec: protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

La modulistica ufficiale è disponibile nella sezione "Approfondimenti" della pagina Boschi didattici

Sì, l'autocertificazione è l'unica forma di certificazione richiesta dalla Legge Regionale n. 40/2012. All'art. 6, co. 2 sono specificatamente richiamati il DPR 445/2000 e la Legge 183/2011 che dettano norme rigorose in merito all'autocertificazione.
Il funzionario della pubblica amministrazione che riceve un'istanza, infatti, non solo non deve richiedere certificati rilasciati da altre pubbliche amministrazioni ma non può neanche accettare quelli che vengano eventualmente presentati dall'interessato.

No. La Legge Regionale n. 11/2015 "Modifiche alla Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 (Boschi didattici della Puglia)" ha introdotto l'eliminazione degli oneri istruttori per l'iscrizione all'Albo Regionale dei boschi didattici.